IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449, recante misure per la stabilizzazione  della  finanza  pubblica,
che disciplina le procedure di  autorizzazione  ad  assumere  per  le
amministrazioni dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo del 30  marzo  2001,  n.  165  recante
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria,  e  in  particolare  l'art.  64  che   reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  concernente
disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria   e   in
particolare l'art. 19, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
che reca disposizioni in materia  di  razionalizzazione  della  spesa
relativa all'organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari e,  in  particolare,  l'art.  3,
comma  1,  che  nell'ambito  della  disciplina  delle   facolta'   di
assunzione   da   parte   di   alcune   amministrazioni,    ribadisce
l'applicazione della normativa di settore per il comparto scuola; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008) e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  414,  come
modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge n. 104 del  2013,
che prevede la rideterminazione della dotazione organica  di  diritto
relativa ai docenti di sostegno, incrementando la  percentuale  della
consistenza,   rispetto   al   numero   dei   posti    di    sostegno
complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007,  in  misura
pari al 75% per  l'anno  scolastico  2013/2014,  al  90%  per  l'anno
scolastico 2014/2015 e  al  100%  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2015/2016; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante approvazione del  testo  unico
delle disposizioni legislative  vigenti  in  materia  di  istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni  urgenti
in materia di personale scolastico; 
  Vista la legge 13 luglio 2015,  n.  107,  recante  la  riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 75, della legge n.  107  del
2015,  in  base  al  quale  l'organico  dei  posti  di  sostegno   e'
determinato nel limite previsto dal sopra richiamato  art.  2,  comma
414, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007,  e  dall'art.  15,
comma 2-bis, del decreto-legge n. 104 del  2013,  ferma  restando  la
possibilita' di istituire posti in  deroga  ai  sensi  dell'art.  35,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'art.  1,  comma
605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto l'art. 1, commi 113 e 114, della legge n. 107  del  2015,  in
base ai quali i concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo
indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche  ed
educative statali, ai sensi dell'art. 400 del testo unico di  cui  al
decreto legislativo n. 297 del 1994, sono indetti per  la  copertura,
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di  tutti  i  posti
vacanti e disponibili nell'organico  dell'autonomia,  nonche'  per  i
posti che si rendano tali nel triennio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
dicembre 2015, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  35  del  12
febbraio  2016,  con   il   quale   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  e'  stato  autorizzato,  ai  sensi
dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ad  avviare,  per  il  triennio   scolastico   2016/2018,   procedure
concorsuali per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, di n. 63.712 docenti, di cui n. 52.828  docenti  comuni,
n. 5.766 docenti di sostegno e n. 5.118 posti di potenziamento; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed in particolare l'art. 1,
comma 366, che prevede l'iscrizione nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  di  un
fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di  euro  per  l'anno
2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018,  da  destinare
all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'art. 1,  comma
201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.  Al  riparto  del  fondo  si
provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed  in  particolare
l'art. 22-ter, comma 1, che prevede la rideterminazione del fondo  di
cui al comma 366 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016; 
  Vista la nota  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, del 19 luglio 2017, n.  30827,  recante  richiesta  di
autorizzazione, per l'anno scolastico 2017/2018, alla nomina in ruolo
di personale docente della scuola, per un contingente  totale  di  n.
53.845 unita' su posti vacanti e disponibili; 
  Vista  la   posta   certificata   del   Gabinetto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2017,  che  trasmette  la
nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  del  26
luglio  2017,  n.  155208/2017,  con  la  quale  si  esprime   parere
favorevole alle autorizzazioni ad assumere, in favore  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, n.  51.773  unita'
di personale docente, tenuto conto che il  Ministero  dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca ha comunicato,  per  le  vie  brevi,
che, sottratti n. 2.231 esuberi, il contingente per cui  si  richiede
l'autorizzazione e' pari a n. 51.773 unita' di personale docente,  di
cui n. 38.380 su posti comuni e n. 13.393 su posti di sostegno; 
  Vista la nota  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 19 luglio 2017,  n.  30836,  recante  richiesta  di
autorizzazione, per l'anno  scolastico  2017/2018,  all'assunzione  a
tempo indeterminato di n. 61 unita' di personale educativo, a  fronte
di un pari numero di cessazioni dal servizio e un numero  complessivo
di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 312
unita'; 
  Vista la comunicazione, pervenuta tramite posta elettronica del  31
luglio 2017, del Ministero dell'istruzione dell'universita'  e  della
ricerca che, con riferimento al personale educativo, precisa che:  a)
le cessazioni al 1° settembre 2017 ammontano a n. 61  unita'  totali;
b) i posti in organico di diritto ammontano a n. 2.280; c) i titolari
ammontano a n. 2.010; d)  le  disponibilita'  per  l'anno  scolastico
2017/2018 ammontano a n. 312 posti totali, dei quali n. 42 relativi a
esuberi; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 4 agosto 2017, n. 16072 che trasmette le valutazioni  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 4 agosto 2017,
n. 160124  che  esprime  parere  favorevole  alle  autorizzazioni  ad
assumere, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di n. 56 unita' di  personale  educativo,  atteso  che
dall'esame del  quadro  analitico  sulla  distribuzione  territoriale
delle  assunzioni  richieste,  le n. 5  unita'  corrispondenti   alle
province di Catanzaro (n. 1), Bologna  (n.  1),  Oristano  (n.  1)  e
Treviso (n. 2) genererebbero esuberi di personale  in  rapporto  alla
dotazione  organica  e   corrispondono   pertanto   ad   esuberi   da
riassorbire; 
  Ritenuto    di    accordare    al    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ferma restando la disponibilita' in
organico  dei   posti   interessati   alle   immissioni   in   ruolo,
l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato: 
    n.  51.773  unita'  di  personale  docente  su  posti  vacanti  e
disponibili, di cui n. 38.380 su posti comuni e n. 13.393 su posti di
sostegno; 
    n. 56 unita' di personale educativo; 
  Visto l'art. 4 del  decreto-legge  3  luglio  2001,  n.  255,  come
modificato dall'art. 9, comma 19, del decreto-legge 13  maggio  2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.
106, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine  entro  il  quale
effettuare le immissioni in ruolo; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica, e in  particolare  l'art.  1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 agosto 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e'
autorizzato, per l'anno scolastico 2017/2018,  ad  assumere  a  tempo
indeterminato sui posti  effettivamente  vacanti  e  disponibili,  un
numero di unita' pari a: 
    a) n. 51.773 unita' di  personale  docente  su  posti  vacanti  e
disponibili, di cui n. 38.380 su posti comuni e n. 13.393 su posti di
sostegno; 
    b) n. 56 unita' di personale educativo.